Il 3 aprile 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2019 recante “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”
Il DPCM assegna le risorse finanziarie stanziate dall’art. 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per la realizzazione di investimenti strutturali ed infrastrutturali finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi elencati nella tabella A allegata al presente decreto.
L’ Allegato A al DPCM individua,
- gli stati di emergenza vigenti al 31/12/2018 di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018;
- gli stati di emergenza vigenti al 31/12/2018 per i quali sono stati comunicati ulteriori fabbisogni rispetto a quelli già stanziati;
- gli stati di emergenza cessati, al 31 dicembre 2018, da oltre sei mesi per i quali sono stati comunicati ulteriori fabbisogni;
Nell’ Allegato B al DPCM vengono ripartite le risorse finanziarie nelle tre annualità 2019-2020-2021.
L’ Art. 2 dispone che, per la realizzazione degli investimenti di mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, i soggetti interessati predispongono, entro il 23 aprile 2019, per la prima annualità e, per le annualità successive entro il 31 gennaio di ciascun anno, un Piano degli investimenti da realizzare nei limiti delle risorse assegnate per annualità, da sottoporre all’approvazione del Capo Dipartimento della protezione civile. Detto Piano può formare oggetto di rimodulazione in corso d’opera, in relazione ad esigenze straordinarie, nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti di cui al primo periodo, previa autorizzazione del Capo Dipartimento della protezione civile.
A seguito dell’approvazione del Piano, al fine di consentire l’avvio immediato degli investimenti, si provvede al trasferimento, a favore di ciascun soggetto, del 30% dell’importo indicato nella Tabella dell’Allegato B allegata al DPCM. Le restanti risorse sono trasferite, per ciascuna annualità, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.
Nell’ipotesi di mancata stipula dei contratti di affidamento degli interventi, si provvede entro il 30 settembre di ciascuna annualità mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile, alla assegnazione delle risorse non utilizzate in favore dei soggetti che documentino di aver avviato almeno il 70% degli investimenti previsti nel piano e che ne garantiscano l’impiego entro il 31 dicembre di ogni annualità, mediante rideterminazione del riparto di cui alla tabella B.