Il Consiglio dei Ministri n.30 di venerdì 19 maggio ha approvato in esame definitivo il nuovo regolamento che semplifica la disciplina di gestione dei materiali estratti durante la realizzazione di opere edili e infrastrutture.
Il regolamento semplifica la disciplina di gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modifiche, dalla legge 11 novembre 2014, n.164.
- Il nuovo provvedimento (che modifica quello approvato lo scorso luglio 2016) riunisce in un testo unico le numerose disposizioni oggi vigenti che disciplinano:
- la gestione e l’utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti provenienti da cantieri di piccole e grandi dimensioni;
- il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo;
- l’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
- la gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.
In sintesi le principali caratteristiche del nuovo provvedimento sono:
- la semplificazione delle procedure e la fissazione di termini certi per concludere le stesse, anche con meccanismi in grado di superare eventuali situazioni di inerzia da parte degli uffici pubblici. Si evitano così i lunghi tempi di attesa da parte degli operatori per la preventiva approvazione del piano di utilizzo delle terre e rocce da parte delle autorità competenti;
- procedure più veloci per attestare che le terre e rocce da scavo soddisfano i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate come sottoprodotti e non come rifiuti;
- una definizione puntuale delle condizioni di utilizzo delle terre e rocce all’interno del sito oggetto di bonifica, con l’individuazione di procedure uniche per gli scavi e la caratterizzazione dei terreni generati dalle opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica;
- il rafforzamento del sistema dei controlli;
- la salvaguardia della disciplina previgente per i progetti o i piani di utilizzo approvati ai sensi, rispettivamente, dell’art. 186 del d.lgs. n. 152 del 2006 o del d.m. n. 161 del 2012.
Il provvedimento risolve le criticità riscontrate sia dagli operatori che dai soggetti istituzionali preposti ai controlli, consente di rafforzare la tutela ambientale e insieme la competitività delle imprese e risponde pienamente ai principi e agli obiettivi del processo verso un modello economico di tipo “circolare”.
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