Dopo l’approvazione in esame definitivo da parte del Consiglio dei Ministri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2017 il dpr n. 120 del 13 giugno 2017, recante la disciplina semplificata per la gestione delle terre e rocce da scavo. Il regolamento è entrato in vigore il 22 agosto 2017.
Il nuovo regolamento semplifica la disciplina di gestione dei materiali estratti durante la realizzazione di opere edili e infrastrutture.
Il testo contiene nuove disposizioni per il riordino e la semplificazione della gestione delle terre e rocce da scavo e riunisce in un testo unico le numerose disposizioni oggi vigenti che disciplinano: la gestione e l’utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti provenienti da cantieri di piccole, grandi dimensioni e cantieri di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA (Titolo II); il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo (Titolo III); l’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti (Titolo IV); la gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica (Titolo V).
Il nuovo decreto introduce delle novità semplificative:
- semplificazione delle procedure e termini certi per concluderle;
- procedure più veloci per attestare che le terre e rocce da scavo soddisfano i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate come sottoprodotti e non come rifiuti;
- definizione puntuale delle condizioni di utilizzo delle terre e rocce all’interno del sito oggetto di bonifica, con l’individuazione di procedure uniche per gli scavi e la caratterizzazione dei terreni generati dalle opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica.
Il nuovo testo prevede un rafforzamento del sistema dei controlli, viene salvaguardata la previgente disciplina per i progetti o i piani di utilizzo approvati secondo le vecchie norme.
Per i cantieri di piccoli dimensioni (< 6000 m3 di terre e rocce prodotte) l’art. 21 prevede la dichiarazione di utilizzo, il modello è riportato nell’allegato 6 al decreto. Si tratta di una dichiarazione sostitutiva che assolve la funzione di piano di utilizzo.
Il trasporto delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto da un sito di produzione verso un sito di destinazione o di deposito intermedio, previsti dal piano di utilizzo o dalla dichiarazione di cui all’art. 21, deve essere accompagnato dal documento di trasporto, il modello è l’allegato 7 al decreto.
La dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.) attesta l’impiego di terre e rocce in conformità:
- del piano di utilizzo, previsto dai grandi cantieri (> 6000 m3 di terre e rocce prodotte);
- dichiarazione di utilizzo per i piccoli cantieri.
Si tratta di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta dal produttore o dall’esecutore e compilata secondo lo schema presente nell’allegato 8 al decreto. In caso di violazione degli obblighi assunti nel piano di utilizzo viene meno la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo con conseguente obbligo di gestirle come rifiuto.






