Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019 la Legge 14 giugno 2019, n. 55
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.”
La legge chiarisce anche la data esatta di entrata in vigore delle novità. La conversione in legge del decreto diventa operativa il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta. Dunque oggi, 18 giugno, visto che la data di Gazzetta è quella del 17 giugno.
L’intero Capo I, “Norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di rigenerazione urbana” che originariamente conteneva soltanto 5 articoli, ne ha, nella versione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, ben 18; ovviamente, non si tratta di articoli tutti interessanti il Codice ai quali, sono, invece dedicati soltanto gli articoli 1, 2 e 4.
Inoltre, il testo finale contiene:
Capo II – “Disposizioni relative agli eventi sismici della regione Molise e dell’area Etnea”
Capo III – “Disposizioni relative agli eventi sismici dell’Abruzzo nell’anno 2009, del centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola e Lacco Ameno dell’isola di Ischia nel 2017″.
Il passaggio parlamentare del decreto ha ridotto nel numero (da 81 a 53), ma non nella sostanza e nell’impatto riformatore le modifiche apportate al codice appalti, varato tre anni fa e rimasto largamente sulla carta. Effetto anche della scelta di sospendere o rendere temporanee alcune innovazioni (comuni non capoluogo, appalto integrato, commissari gara, subappalto, solo per citare le novità più rilevanti) invece di incidere direttamente sull’articolato del codice con modifiche strutturali. Resta comunque un tornado di correzioni che ora dovranno essere digerite da stazioni appaltanti e imprese, in attesa che prenda forma il nuovo regolamento unico attuativo.
Piccoli Comuni: addio obbligo di centralizzare gli appalti
I Comuni non capoluogo potranno gestire da soli le procedure di gara di maggior rilievo, senza ricorrere a centrali uniche di committenza o stazioni uniche appaltanti.
Il decreto, congela fino a tutto il 2020 l’obbligo per le amministrazioni comunali non capoluogo di ricorrere a formule di aggregazione per l’acquisizione di lavori, beni e servizi oltre certe soglie. I Comuni non capoluogo, pertanto, dal momento dell’entrata in vigore del decreto-legge possono scegliere se gestire in proprio le procedure di gara per appalti di valori superiori alle soglie dell’articolo 35 del Codice per beni e servizi o superiori alle soglie interne stabilite dallo stesso articolo 37 per i lavori, oppure continuare a fare ricorso alle centrali uniche di committenza o alle stazioni uniche appaltanti
Gare e imprese in crisi
Lo sblocca-cantieri anticipa le norme del decreto sulle crisi d’impresa. Le novità vengono introdotte attraverso la riscrittura dell’attuale articolo 110 del codice . Tra le norme di impatto più immediato c’è la cancellazione della possibilità – ammessa dall’attuale articolo 110 del codice – che l’impresa fallita, ma in esercizio provvisorio di continuità, possa partecipare a nuove gare, sia direttamente sia come subappaltatore. Resta la possibilità di portare a termine i contratti in essere. Viene inoltre equiparato il concordato in continuità al concordato liquidatorio, in linea appunto con il nuovo codice sulle crisi d’impresa.
Qualificazione più facile per i costruttori
Finora per dimostrare i requisiti tecnico-economici le imprese potevano attingere ai risultati ottenuti negli ultimi dieci anni. Ora questo limite viene innalzato a 15 anni. Un modo per permettere ai costruttori di superare all’indietro gli anni peggiori delle crisi cominciata nel 2008, andando a pescare risultati non influenzati dal crollo produttivo causato alla crisi del mattone che dura, appunto, proprio da dieci anni.
Pareri più veloci per il Consiglio superiore dei lavori pubblici
Scende da 90 a 45 giorni il tempo massimo concesso al Consiglio superiore dei lavori pubblici per rilasciare i pareri sui progetti . Sale da 50 a 75 milioni invece la soglia oltre la quale va richiesto l’intervento del Consiglio.
Opere legge obiettivo: niente passaggio al Cipe per le varianti
Per velocizzare l’approvazione dei progetti arriva una misura che congela fino a tutto il 2020 l’obbligo di un nuovo passaggio al Cipe per l’approvazione delle varianti alle infrastrutture strategiche previste dal vecchio piano della legge obiettivo. La norma vale per le varianti che determinano aumenti di costo contenuti entro il 50% del valore del progetto definitivo già approvato dal Cipe. E si applicherebbe sia nella fase di approvazione del progetto esecutivo che in quella di realizzazione dei lavori. In questo caso ad approvare la variante sarebbe la stessa stazione appaltante.
Anticipazione e pagamento diretto ai progettisti
Nel decreto trova spazio anche l’estensione dell’anticipo del 20% del prezzo a tutti i tipi di appalti e non sono a quelli di lavori. In futuro dunque ne beneficeranno anche progettisti e fornitori. Prevista anche la possibilità di pagamento diretto dei progettisti esterni all’impresa da parte delle stazioni appaltanti negli appalti integrati. L’indicazione della modalità di erogazione del compenso deve essere indicata nei documenti di gara.
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Legge 14 giugno 2019, n. 32
Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 coordinato






